Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

L'art. 37 prevede che fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. È altresì fatto obbligo di pubblicare la delibera a contrarre nelle ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6 del Dlgs n. 163/2006.

Art. 37, c. 1, 2

I riferimenti normativi come modificati dal d.lgs. 97/2016 sono:
 
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012