Interventi straordinari e di emergenza

Art.42

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in  generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati  per  l'esercizio  dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c)  il  costo  previsto  degli  interventi  e  il  costo  effettivo sostenuto dall'amministrazione;

d) le particolari forme  di  partecipazione  degli  interessati  ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.